Attività di etichettatura dei dispositivi per la raccolta del sangue ed emocomponenti

L’etichettatura di sacche e provette è affidata esclusivamente al personale sanitario?
Sia per i servizi trasfusionali sia per le unità di raccolta non si riscontra alcun vincolo al solo personale sanitario per le attività di etichettatura dei dispositivi da impiegare nella raccolta del sangue, degli emocomponenti e delle provette per il prelievo dei campioni biologici. La preparazione dei dispositivi di raccolta vuoti può essere infatti affidata a personale non sanitario quando preventivamente formato, in conformità alla normativa trasfusionale vigente e agli standard organizzativi e operativi del Servizio trasfusionale di riferimento atti a garantire la qualità e sicurezza dei prodotti, oltre che la sicurezza dei donatori e degli operatori.

Quando le attività connesse all’etichettatura sono appannaggio esclusivo del personale sanitario?Soltanto nella fase di verifica della corretta etichettatura e re-identificazione del donatore, immediatamente precedente alla donazione, è richiesta la presenza di personale sanitario, già indispensabile per l’effettuazione della venipuntura. In tale frangente la presenza del personale sanitario è indispensabile tanto nei servizi trasfusionali quanto nelle unità di raccolta associative, dove le attività di supporto sono svolte prevalentemente da personale volontario non sanitario.

Donazione da parte di soggetti in regime di detenzione

Persone che sono sottoposte a regime carcerario possono donare sangue ed emocomponenti?Persone che si trovano in regime di detenzione sono ritenute non idonee alla donazione di sangue ed emocomponenti per tutto il periodo in cui sono sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’European Centre for Disease Prevention and Control evidenziano che i soggetti sottoposti a misure restrittive rappresentano una popolazione con una più elevata incidenza di infezioni virali trasmissibili con la trasfusione, ad esempio infezione da virus dell’immunodeficienza umana, dell’epatite B o C, e risultano maggiormente esposti, a causa delle condizioni di detenzione, a stili di vita a rischio.

Modalità applicative delle tariffe per gli emocomponenti a uso non trasfusionale

Come applicare correttamente le tariffe per gli emocomponenti a uso non trasfusionale?
L’Accordo Stato Regioni ASR 90/CRS del 17 giugno 2021 individua le tariffe, unitarie a livello nazionale, per gli scambi di sangue ed emocomponenti tra Regioni e Province autonome e strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, non introducendo alcuna sostanziale modifica tariffaria per quanto riguarda gli emocomponenti per uso non trasfusionale (EuNT), ma lasciando inalterate le modalità applicative del precedente Accordo ASR 168/CRS del 20 ottobre 2015.

In merito alle tariffe per gli emocomponenti a uso non trasfusionale sono applicate delle distinzioni per il concentrato piastrinico?
Con particolare riferimento al concentrato piastrinico per uso non trasfusionale (CP) l’Accordo vigente specifica che la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento, ne consegue che la tariffa indicata per il prodotto madre deve essere divisa per il numero delle aliquote eventualmente ottenute; alla tariffa della singola aliquota può essere aggiunto il valore tariffario della procedura di allestimento del gel piastrinico, fissato a 21 euro (codice 99777).

Prodotto madre

Tariffa

(Allegato 1 ASR 17.06.21)

Applicazione

99771 Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale autologo ottenuto da sangue intero

€  122

€ 122 (singola dose)

€ 122/n*= tariffa per singola aliquota (€ 122/4= 31)

99772 Concentrato piastrinico allogenico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero

€  164

€ 164 (singola dose)

€ 164/n (€ 164/4= 41)

99773 Concentrato piastrinico autologo per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi

€  416

€ 416 (singola dose)

€ 416/n (€ 416/10= 41,60)

99774 Concentrato piastrinico allogenico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi

€  458

€ 458 (singola dose)

€ 458/n (€ 458/10= 45,80)

99775 Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale autologo ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato

€  238

€ 238 (singola dose)

99776 Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale allogenico

€  164

€ 164 (singola dose)

€ 164/n (€ 164/4= 41)

99777 Allestimento gel piastrinico

€ 21

€ 21 per singolo allestimento del gel piastrinico

Classificazione dei test immunologici per la rilevazione della malaria nel donatore di sangue

A quale classificazione dei test immunologici far riferimento per la rilevazione della malaria nei donatori di sangue?
I test immunologici per la rilevazione della malaria sono dispositivi destinati alla diagnosi di malaria su soggetto potenzialmente a rischio. Sono pertanto ricompresi in classe C come da regola 3° dell’allegato VIII del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Nei potenziali donatori a rischio malaria è previsto uno screening del sangue?
Come da normativa nazionale, per patogeni che possono rappresentare un rischio per la sicurezza del sangue e degli emocomponenti, non testati nella qualificazione biologica di routine come nel caso del plasmodio malarico, non è previsto lo screening della donazione di sangue ma l’esecuzione del test su donatore a rischio, con esclusiva finalità diagnostica per valutarne l’ammissione alla donazione.

Può essere applicata una sospensione dalla donazione per i soggetti che hanno soggiornato in aree a rischio malarico o endemiche?
Per i donatori che hanno intrapreso viaggi in aree a rischio malarico, o che hanno vissuto per un periodo di 6 mesi o più (continuativi) in aree endemiche, si applica la sospensione dalla donazione per un periodo di 6 mesi dalla data della ultima esposizione, seguita da test immunologico.

Disabilità e donazione

Persone affette da disabilità possono donare sangue ed emocomponenti?
La disabilità non può essere considerata una causa a priori escludente dalla donazione, ma devono essere sempre presenti le condizioni, sia requisiti fisici che attitudinali, che assicurino l’idoneità alla donazione, come definito nel titolo II del Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015.

Quali sono i requisiti indispensabili per intraprendere un percorso di donazione?
Deve essere assicurata la piena maturità e consapevolezza del gesto che si intende compiere, mentre deve essere valutata dal personale sanitario responsabile della selezione la potenziale trasmissibilità di una determinata patologia, o la presenza di una condizione che rientri nei criteri di esclusione dalla donazione del sangue ed emocomponenti, a tutela tanto del donatore stesso quanto del ricevente.

Donazione di sangue e permessi di lavoro retribuiti

C’è un numero massimo di permessi lavorativi retribuiti di cui il donatore di sangue ed emocomponenti può avvalersi?
L’articolo 8 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, stabilisce che i donatori di sangue ed emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservandone l’intera retribuzione. Non è indicato un numero massimo di permessi riconosciuti se non quello derivante dal necessario rispetto degli intervalli di tempo tra una donazione e la seguente, tanto per sangue intero quanto per emocomponenti mediante aferesi, come indicato dal Decreto ministeriale 2 novembre 2005, allegato IV parte A sezione 2 “requisiti fisici specifici e intervalli di donazione per l’accettazione di sangue intero e di emocomponenti mediante aferesi”.

Quali sono gli intervalli di tempo tra le differenti tipologie di donazione definiti nel DM 2 novembre 2005?
Il numero massimo di donazione di sangue intero nell’anno non deve essere superiore a 4 nell’uomo e nella donna non in età fertile, e a 2 per la donna in età fertile (punto 2.1.2).
Il numero massimo di piastrinoaferesi è di 6 all’anno (punto 2.3.3).
L’intervallo minimo tra due donazioni di plasma e tra una donazione di plasma e una di sangue intero o citoaferesi è di 14 giorni (punto 2.2.2).
L’intervallo tra una donazione di sangue intero o di citoaferesi e una di plasma è di 30 giorni.

Possono essere avanzate delle differenze ai fini del riconoscimento del permesso lavorativo retribuito tra i differenti tipi di donazione?
L’articolo 8 della Legge 2019/2005 sottolinea che non emerge alcuna differenza tra la donazione di sangue intero e quella di emocomponenti mediante aferesi, essendo entrambe essenziali per il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati (art. 1 lett. a) Legge 209/2005). Non può quindi essere avanzata alcuna differenza né posto alcun limite massimo al numero di permessi lavorativi retribuiti se non quello derivante dal rispetto della tempistica di intervallo tra una donazione e l’altra.

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